E’ la carta d’identità, il passaporto del vino contenuto nella bottiglia. Per questo ogni etichetta ha lo scopo di riportare indicazioni precise ed illustrazioni in grado di mostrare al consumatore la vera natura del prodotto.
Assieme alla tipologia di bottiglia è il primo impatto visivo. Uno strumento di marketing, ma anche un obbligo per trasmettere una serie di informazioni sul vino e le sue primarie caratteristiche. Informazioni, come nel caso dei vini a denominazione di origine quali D.O.C e D.O.C.G.
Queste informazioni sono disciplinate da normativa Europea e regolano la messa in commercio delle 332 DOC e le 77 DOCG italiane.
Queste informazioni obbligatorie devono comparire sul fronte oppure sul retro, l’importante è che compaiano nello stesso campo visivo, fatta eccezione per annata, numero di lotto e informazione sui solfiti che possono comparire sull’altro lato.
1. Nome della denominazione
Denominazione d'Origine così come indicato nel relativo disciplinare di produzione.
2. Menzioni specifiche tradizionali D.O.C. o D.O.C.G. (D.O.P.)
Le espressioni Denominazione di Origine Controllata (D.O.C.) o Denominazione di Origine Controllata e Garantita (D.O.C.G.) significano che si tratta di un prodotto altamente qualificato, ottenuto nel rispetto di norme rigorose che ne garantiscono una qualità elevata.
Queste indicazioni possono essere accompagnate o sostituite dalla sigla D.O.P. che definisce, a livello europeo, i Vini a Denominazione d’Origine.
3. Volume nominale del vino
Il volume nominale del vino deve essere indicato in litri, centilitri o millilitri.
4. Annata
A partire dalla vendemmia 2010 l’indicazione dell’annata è obbligatoria per tutti i vini D.O.C.G. e D.O.C., a esclusione delle tipologie spumante, frizzante e liquoroso.
5. Indicazione dell'imbottigliatore
Deve essere sempre indicata la ragione sociale dell'imbottigliatore. Nel caso di vini spumanti, al posto dell'imbottigliatore può essere indicato il nome del produttore o del venditore. La ragione sociale dell'imbottigliatore (o del produttore/venditore nei casi consentiti), deve essere accompagnata dal comune in cui sono collocati i locali e dallo Stato membro di appartenenza (Italia).
6. Indicazione della provenienza
Il termine “prodotto in” (o termini equivalenti come “vino di”, “prodotto di” etc) seguito dal nome dello Stato Membro, indica il territorio in cui le uve sono state vendemmiate e vinificate.
7. Indicazione del lotto
Numerazione che indica un insieme di bottiglie appartenenti alla medesima partita, prodotte in circostanze praticamente identiche. È preceduto normalmente dalla lettera “L”.
8. Contiene solfiti
Indica che il prodotto è stato trattato con allergeni quali anidride solforosa. Tale dicitura è obbligatoria quando il contenuto dei solfiti è superiore a 10 mg/litro.
9. Titolo alcolometrico effettivo
La gradazione deve essere espressa con unità o mezze unità di percentuale in volume (es. 10% vol,10,5% vol) e può essere preceduta dall’espressione “titolo alcolometrico effettivo’’ o “alcole effettivo’’ o dall’abbreviazione “alc’’.
Oltre alle indicazioni obbligatorie possono essere inserite anche altre informazioni FACOLTATIVE, quali:
- Nome commerciale del vino, produttore e marchio aziendale;
- Indicazione di una sottozona geografica se prevista da disciplinare;
- Indicazione sul metodo di produzione. Ad esempio "metodo classico" o "metodo tradizionale";
- Indicazione sul metodo di invecchiamento. Ad esempio "Novello" o "Superiore";
- Stampa del simbolo comunitario DOP;
- Varietà utilizzate;
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