Osservando attentamente una bottiglia di vino si possono ottenere diverse informazioni relative alle operazioni di imbottigliamento.
La prima informazione è rilasciata da un codice alfanumerico - al quale spesso non si fa nemmeno caso della sua presenza - apposto sulla capsula di chiusura: il codice ICQRF.
Il codice è strettamente legato all’ultimo passaggio prima della vendita, ovvero l’imbottigliamento. E una sigla alfanumerica rilasciata alle aziende dai distretti territoriali del Dipartimento dell’Ispettorato Centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agroalimentari, il cui acronimo è ICQRF,
Il codice certifica l’identità dell’azienda imbottigliatrice così come registrata nel SIAN (il sistema informativo unificato di servizi del comparto agricolo, agroalimentare e forestale messo a disposizione dal Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali e dall’Agea – Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura).
In poche parole questo codice certifica al consumatore finale l’identità dell’imbottigliatore. Con questa sigla attraverso il portale SIAN - link a fondo pagina - possiamo verificare sa l’azienda da cui abbiamo acquistato il prodotto in cantina è davvero quella che ha imbottigliato il prodotto finale. La verifica dell’imbottigliamento può avvenire non soltanto dalla presenza di questo codice, ma anche e sopratutto dalle indicazioni in etichetta.
Per completezza di informazione ricordiamo che con il DL 16 luglio 2020 numero 76, approvato in data 10 settembre 2020, è stata approvata una sostanziale modifica che toglie l’obbligo di riportare sulla capsula a chiusura dei contenitori il nome, la ragione sociale o il marchio registrato dell'imbottigliatore o del produttore o in alternativa il numero di codice identificativo attribuito dall'ICQRF. Questa abrogazione elimina l’obbligo ma potremmo trovare ancora il codice ICQRF in virtù di scelte aziendali oppure fino ad esaurimento scorte delle “vecchie” capsule.
Andiamo ora invece a capire meglio quali sono le informazioni relative all'imbottigliamento che possiamo trovare in etichetta.
Le indicazioni dell’imbottigliatore nella etichetta di legge devono figurare con: nome o la ragione sociale, nome del Comune (non è più consentito indicare solo la frazione) e Stato Membro in cui è situata la sede sociale dell’imbottigliatore. Il nome e l’indirizzo dell’imbottigliatore devono essere completate da termini che esprimono chiaramente l’attività stessa dell’imbottigliatore (per i vini generici “imbottigliato da..”, “imbottigliatore..”,
Per i vini a denominazione di origine “imbottigliato all’origine da…”, “imbottigliato all’origine dall’azienda Agricola…” e possono essere completate dalla dicitura “integralmente prodotto”, a condizione che il vino sia ottenuto da uve raccolte esclusivamente in vigneti di pertinenza dell’azienda e vinificate nella stessa.
In caso di imbottigliamento per conto terzi, l’indicazione dell’imbottigliatore è completata dai termini “imbottigliato da… per conto di…” con i rispettivi indirizzi (Comune e Stato).
L’imbottigliatore effettivo può essere indicato in codice (ICQRF), qualora figuri in chiaro il nome o la ragione sociale e l’indirizzo (Comune e Stato) di un partecipante al circuito commerciale. Quindi il codice ICQRF può essere presente anche in etichetta.
ESEMPI NELLA REALTA'
A B
Nella figura A il vino è prodotto e imbottigliato da 2869/TA (Varvaglione Vini) e commercializzato da Feudi Salentini.
Nella figura B il vino è prodotto e imbottigliato all'origine da Azienda Agricola Di Nicola Maurizio.
Se l’operazione di imbottigliamento viene effettuata in luogo diverso da quello in cui l’imbottigliatore ha la propria sede sociale, in questo caso deve essere riportato anche il riferimento al luogo specifico in cui è effettuato l’imbottigliamento (comune e Stato), a meno che la sede sociale e quella di imbottigliamento siano ubicate in due Comuni fra loro confinanti; in questo caso è sufficiente dichiarare solo la sede sociale.
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