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Vino e legislazione: menzione Riserva in etichetta

Leggere con attenzione un’etichetta di qualsiasi vino è fondamentale al fine di coglierne le caratteristiche principali, come eventuali denominazioni di origine, indicazione geografiche, e tutta una serie di informazioni relative al prodotto.


E’ possibile ad esempio scorgere in etichetta, a seguito del nome del vino, la menzione RISERVA: ma quando è ammesso il suo utilizzo, in base a quale regolamentazione, in che maniera in relazione alla tipologia di vino?

In questo breve post cercheremo di fugare la maggior parte dei dubbi sull’utilizzo di questa dicitura apposta sulla componentistica grafica delle bottiglie da parte delle aziende vitivinicole.

L’utilizzo della menzione riserva è regolamentato dal cosiddetto “Testo Unico del vino” (legge 236/2016 - T.U.) il quale codifica la legislazione italiana in materia di produzione e commercio del vino, nel rispetto delle normative di base già fissate dell’UE.


L’impiego è consentito in etichetta per vini a Denominazione d’Origine per i quali è previsto un periodo di “minimo” di invecchiamento in relazione alla categoria:

  • Due anni per vini rossi;

  • Un anno per vini bianchi;

  • Un anno per gli spumanti “metodo Charmat” o “metodo Martinotti”

  • Tre anni per gli spumanti “metodo Classico”

Ovviamente questi dettami fanno riferimento al periodo minimo di elevazione per ogni tipologia che può comunque essere aumentato dai singoli disciplinari di produzione delle denominazioni di origine in vigore. Facciamo qualche esempio.


Per la categoria di spumanti metodo classico il periodo invecchiamento minimo previsto da Testo Unico è 36 mesi. Vediamo però nel dettaglio cosa prevedono i disciplinari di produzione di tre denominazioni di origine riferimento della spumantistica - in chiave metodo classico - italiana.




1 Trento doc - invecchiamento minimo per menzione Riserva 36 mesi (vedi foto)


2 Alta Langa docg - invecchiamento minimo per menzione Riserva 36 mesi


3 Franciacorta docg - invecchiamento minimo per menzione Riserva 60 mesi



Questo per specificare che in fase di elaborazione o modifica del disciplinare è possibile aumentare ulteriormente il periodo di stoccaggio previsto, come nel caso della docg Franciacorta, nella quale il periodo è aumentato di altri 36 mesi per arrivare così ad una menzione riserva specifica di 60 mesi


Ecco altri esempi di genere riferiti stavolta alla categoria dei vini rossi - per menzione riserva:


Barbaresco docg - 50 mesi di invecchiamento (di cui almeno 9 mesi di affinamento in legno)

V.N. di Montepulciano docg - 3 anni di cui almeno sei in bottiglia


Brunello di Montalcino docg - In commercio al termine di sei anni considerati calcolando l’annata di

vendemmia: di questi deve avere trascorso almeno 24 mesi di affinamento

in rovere + almeno 6 mesi in bottiglia.


Nel caso del Brunello di Montalcino per fregiarsi della docg è necessario un invecchiamento minimo di cinque anni dei quali almeno due in contenitori di rovere e almeno 4 mesi in bottiglia. Mentre per la menzione riserva gli anni previsti sono 6, dei quali sempre due anni in contenitori di rovere ma almeno 6 di riposo in bottiglia. Quindi un anno in più e qualche mese più in bottiglia per la tipologia riserva.


In taluni casi, come ad esempio nel disciplinare “Sfursat di Valtellina docg”, l’aggiunta della menzione riserva è vietata dal disciplinare stesso. (art. 7 disciplinare Sforzato di Valtellina).



La menzione «superiore» non può essere abbinata né alla menzione «novello» né alla menzione «riserva», fatte salve le denominazioni preesistenti. Ne fa esempio esplicativo la denominazione Romagna Sangiovese doc (vedi foto), all’interno della quale è previsto l’abbinamento delle menzioni superiore+riserva.




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